MUD 2019

MUD 2019 – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

30/04/2019 – PRESENTAZIONE MUD

 Si informa che, non essendo intervenute ad oggi modifiche normative, resta confermato il modello del D.P.C.M. 28 dicembre 2017, che sarà da utilizzare per le dichiarazioni da presentare entro il 30 Aprile 2019. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate da diversi soggetti.

COMUNICAZIONE RIFIUTI SPECIALI

I soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione relativa ai rifiuti speciali sono:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/06).
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.

Sono esclusi

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla L.221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Il numero di addetti dell’unità locale (da inserire nel modulo reperibile a questo link) è un dato statistico che si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento dell’Unità Locale dichiarante. Il numero dei dipendenti dell’impresa, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, determina l’obbligo di presentazione del MUD. Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali (che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne i titolari ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, e cioè a libro paga (ora libro unico) della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Le altre Comunicazioni riguardano:

  • Veicoli Fuori Uso – per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Imballaggi – per Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c); per Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs.152/06.
  • Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – per i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/2005.
  • Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione – per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  • Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Qualora intendiate avvalervi del nostro servizio per la presentazione della Dichiarazione MUD vi chiediamo di INVIARCI, tramite E-mail, il quadro riassuntivo (reperibile a questo link) debitamente compilato, ENTRO LUNEDI’ 18 MARZO 2019. In modo particolare si chiede la compilazione della delega firmata dal Legale Rappresentante e copia della visura camerale aggiornata, per poter procedere all’invio telematico delle dichiarazioni.

Eventuali modifiche ed integrazioni apportate al modello unico di dichiarazione ambientale vigente (e previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017) devono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo.

In questa ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Servizio fornito dallo Studio:

  • verifica tenuta registro rifiuti
  • verifica allineamento dati registri/formulari
  • preparazione e compilazione dichiarazione MUD
  • servizio di versamento quota per Camera di Commercio
  • invio denuncia

Cosa fare per utilizzare il nostro servizio

  • compilare e firmare la delega sottostante (indicare tassativamente il codice ATECO, il numero degli addetti nel 2018 e il numero REA);
  • preparare il registro dei rifiuti aggiornato al 31/12/18 o indicarci la giacenza dei vari rifiuti al 31/12/18;
  • raccogliere tutti i formulari del 2018;
  • chiamare per accordarsi relativamente al ritiro dei documenti indicati o consegnare il tutto presso la nostra sede entro il 18/03/2019.

MUD 2017

MUD: CONFERMATO

30/04/2018 – PRESENTAZIONE MUD

 Aziende obbligate:

  • imprese ed enti (tutti) che nel 2017 hanno prodotto e/o smaltito rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti (escluso servizi e commercio) con più di 10 dipendenti che nel 2017 hanno prodotto e/o smaltito rifiuti non pericolosi;
  • aziende che trasportano a titolo professionale e/o gestiscono

Sanzioni

  • La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (nel 2018 entro il 1° Luglio) comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
  • La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza (nel 2018 dopo il 1° Luglio), l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Servizio fornito dallo Studio:

  • verifica tenuta registro rifiuti
  • verifica allineamento dati SISTRI registri/formulari
  • preparazione e compilazione dichiarazione MUD
  • servizio di versamento quota per Camera di Commercio
  • invio denuncia

Cosa fare per utilizzare il nostro servizio

  • compilare e firmare la delega sottostante (indicare tassativamente il codice ATECO, il numero degli addetti nel 2017 e il numero REA);
  • preparare il registro dei rifiuti aggiornato al 31/12/17 o indicarci la giacenza dei vari rifiuti al 31/12/17;
  • raccogliere tutti i formulari del 2017;
  • chiamare per accordarsi relativamente al ritiro dei documenti indicati o consegnare il tutto presso la nostra sede entro il 28/02/2018.

Sistri

La presente per informare le imprese che il  comma 1134 e 1135, del “decreto milleproroghe” approvato dal senato il 23/12/2017 ha stabilito la proroga al 1° gennaio 2019 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI. Fino al 31 dicembre 2018, quindi, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il regime del “doppio binario”, cioè l’obbligo della gestione dei rifiuti sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI) sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD). Ricordiamo che il SISTRI si applica solo ai rifiuti pericolosi. Si rimanda al D.lgs n. 78/2016 per le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI. SANZIONI Il Decreto Milleproroghe si è limitato, quindi, a posticipare al 1° gennaio 2019 solo le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI. Ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro). INSERIMENTO NUOVO ART. 194 Bis al 152/2016 « ART. 194-bis. —(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). —1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  1. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  2. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  3. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  4. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva
degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
  1. d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  2. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
Sarà nostra cura tenere informate le imprese sugli sviluppi e/o eventuali