Sistri: abolizione dal 2019

 SISTRI abolito dal 1 gennaio 2019

Questo il testo all’approvazione del Consiglio dei Ministri:

Art. 23 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

1. Dal 1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Dal 1 gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

 

Restiamo in attesa degli sviluppi e della eventuale pubblicazione in G.U.