Metodologia ISPRA reg.UE 997/2017

 Dal sito ISPRA:
“Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 – ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

Tale regolamentazione, che si basa in maniera estesa sulla normativa relativa alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose (regolamentazione CLP), risulta articolata e, non sempre, di semplice applicazione. Come approccio standard di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, il regolamento individua il metodo convenzionale delle sommatorie da applicarsi alle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti; tuttavia, ai fini della valutazione della pericolosità si può anche ricorrere ai metodi di prova individuati dal regolamento 2008/440/CE da condursi direttamente sul rifiuto.  La normativa europea sottolinea la prevalenza dei test rispetto al metodo convenzionale, nel senso che, qualora i due approcci diano un diverso risultato, l’esito dei metodi di prova prevale su quello del metodo convenzionale. Vista la complessità della nuova regolamentazione, ISPRA ha predisposto una nota metodologica di supporto agli operatori e agli organismi di controllo finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14.

Vedi il documento

Stabilimenti balneari

Con l’approssimarsi dell’apertura della nuova stagione balneare, siamo ad indicare una serie di adempimenti per le normative tecniche relative agli Stabilimenti balneari, onde poter iniziare la stagione con “le carte in regola”.

Riuscire a districarsi nel “mare” di normative, spesso complicate ed in continua evoluzione, è decisamente faticoso oltre che oneroso per i titolari aziendali, impegnati in altre problematiche a sostegno delle proprie   attività.

Senza contare sulle difficoltà, incontrate per esperienza, nel relazionarsi con gli enti preposti ai controlli ed alle autorizzazioni.

Il nostro Studio è in grado di offrire e proporre, senza alcun impegno economico, un check up tecnico documentale per conoscere lo “stato di conformità” dell’Azienda, e fornire alla stessa un supporto adeguato in questo di tipo di          relazioni e adempimenti.

Tale checkup, verrà debitamente relazionato e potrà entrare a far parte della documentazione già in essere presso l’Azienda, oppure potrà essere considerato un punto di partenza per dare delle priorità ed arricchire il Piano di Miglioramento già  presente.

Questi alcuni dei servizi che siamo in grado di offrire, evidentemente saranno studiati ed adeguati alle esigenze di ogni singola realtà, e completati con un percorso nel tempo sul campo, garantendo al contempo un’adeguata presenza a chi ne farà eventuale  richiesta.

  • Redazione o modifica piano di autocontrollo piscina
  • Accordo con laboratorio per le analisi obbligatorie da effettuarsi, possibilità da parte dello Studio di effettuare direttamente i prelievi.
  • Redazione o modifica piano di autocontrollo alimentare (HACCP)
  • Redazione o modifica del piano di autocontrollo legionellosi (delibera Regione Emilia Romagna n.828/2017)
  • Redazione o modifica DVR secondo il D.lgs 81/08
  • Formazione degli addetti in loco per tutti gli adempimenti normativi sopra elencati.

MUD 2017

MUD: CONFERMATO

30/04/2018 – PRESENTAZIONE MUD

 Aziende obbligate:

  • imprese ed enti (tutti) che nel 2017 hanno prodotto e/o smaltito rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti (escluso servizi e commercio) con più di 10 dipendenti che nel 2017 hanno prodotto e/o smaltito rifiuti non pericolosi;
  • aziende che trasportano a titolo professionale e/o gestiscono

Sanzioni

  • La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (nel 2018 entro il 1° Luglio) comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
  • La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza (nel 2018 dopo il 1° Luglio), l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Servizio fornito dallo Studio:

  • verifica tenuta registro rifiuti
  • verifica allineamento dati SISTRI registri/formulari
  • preparazione e compilazione dichiarazione MUD
  • servizio di versamento quota per Camera di Commercio
  • invio denuncia

Cosa fare per utilizzare il nostro servizio

  • compilare e firmare la delega sottostante (indicare tassativamente il codice ATECO, il numero degli addetti nel 2017 e il numero REA);
  • preparare il registro dei rifiuti aggiornato al 31/12/17 o indicarci la giacenza dei vari rifiuti al 31/12/17;
  • raccogliere tutti i formulari del 2017;
  • chiamare per accordarsi relativamente al ritiro dei documenti indicati o consegnare il tutto presso la nostra sede entro il 28/02/2018.

Sistri

La presente per informare le imprese che il  comma 1134 e 1135, del “decreto milleproroghe” approvato dal senato il 23/12/2017 ha stabilito la proroga al 1° gennaio 2019 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI. Fino al 31 dicembre 2018, quindi, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il regime del “doppio binario”, cioè l’obbligo della gestione dei rifiuti sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI) sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD). Ricordiamo che il SISTRI si applica solo ai rifiuti pericolosi. Si rimanda al D.lgs n. 78/2016 per le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI. SANZIONI Il Decreto Milleproroghe si è limitato, quindi, a posticipare al 1° gennaio 2019 solo le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI. Ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro). INSERIMENTO NUOVO ART. 194 Bis al 152/2016 « ART. 194-bis. —(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). —1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  1. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  2. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  3. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  4. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva
degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
  1. d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  2. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
Sarà nostra cura tenere informate le imprese sugli sviluppi e/o eventuali